mercoledì 27 giugno 2012

Pillole sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni



Ultimi giorni per per rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e terreni (sia agricoli che edificabili).


Requisiti oggettivi per la rivalutazione


Affinchè si possa procedere alla rivalutazione è necessario che:



  • i beni siano posseduti alla data del 1 luglio 2011

  • si proceda al versamento dell'imposta sostitutiva entro il 2 luglio del 2012

  • che sia redatta da un professionista abilitato una perizia di stima che determini il valore alla data del 01/07/2011.


Requisiti soggettivi


Alla rivalutazione possono accedere:



  • persone fisiche

  • società semplici

  • associazioni professionali

  • enti non commerciali

  • Società di capitali i cui beni sono stati soggetti a misure cautelari


Il versamento dell'imposta


L'imposta va calcolata applicando al valore di perizia le segunti aliquote:



  • 2% per le partecipazioni non qualificate

  • 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni


Per il versamento, da effettuare entro il 2 luglio 2012 è possible procedere anche ad una rateazione annuale in un massimo di tre rate:

  • 2 luglio 2012 (il 30/06 è sabato)

  • 1 Luhlio 2013 (il 30/06 è domenica) + interessi del 3%

  • 30 giugno 2014 + interessi del 3%


La rivalutazione sarà perfezionata con il pagamento della prima rata


In caso dimancato versamento delle rate successive, sanabile con ravvedimento operoso, l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse.


modalità di pagamento


Il pagamento deve essere effettuato con il modello f24 utilizzando i seguenti codici tributo nella sezione erario:



  • 8055 - per le partecipazioni

  • 8056 - per i terreni


Come anno andrà indicato l'anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione.


Per terminare l'iter, gli importi delle rivalutazioni dovranno essere indicati nei rispettivi quadri del modello Unico 2012 relativo al 2011.










via Codice Azienda http://feedproxy.google.com/~r/codiceazienda/~3/PxXdrbdAsJY/484-pillole-sulla-rivalutazione-di-terreni-e-partecipazioni.asp

giovedì 14 giugno 2012

Guida al ravvedimento e sanzioni IMU



Come per gli altri tributi anche il ritardato pagamento dell'IMU comporterà l'applicazione di sanzioni ed interessi che possono variare in base alle diverse omissioni.


Come evitare le sanzioni IMU con il ravvedimento operoso


Prima che intervenga un accertamento sull'imposta non versata o versata in misura ridotta è possibile procedere al ravvedimento operoso, ossia spontaneamente pagare l'IMU con le sanzioni e gli interessi.


Il Ravvedimento operoso per l’IMU


Se il contribuente non paga l’acconto IMU entro la scadenza del 18 giugno ma effettua spontaneamente il versamento in ritardo scatta il ravvedimento operoso da suddividere in ravvedimento sprint, breve e lungo.


Il ravvedimento sprint si applica per il pagamento IMU nei 14 giorni successivi la scadenza, applicando una sanzione ridotta dello 0,2% dell’imposta per ogni giorno di ritardo più gli interessi di mora (2,5%, che i Comuni possono alzare).


Il ravvedimento breve prevede il pagamento IMU in ritardo da 15 a 30 giorni di ritardo, si paga una sanzione fissa del 3%, a cui vanno aggiunti gli interessi di mora (che decorrono dal 18 giugno).


Il ravvedimento lungo prevede il pagamento dell'IMU oltre 30 giorni e fino a un anno dalla scadenza, con una sanzione la sanzione sale al 3,75% più gli interessi di mora.


Anche se i termini per la sanatoria arrivano fino ad un anno, è consigliabile mettersi in regola prima possibile per evitare che intervenga l'azione accertatrice degli enti facendo decadere i benefici del ravvedimento operoso.


Come compilare il modello F24


Come per la vecchia ICI anche il nuovo modello F24 IMU contiene una casella ravvedimento da flaggare in caso di versamento con la maggiorazione derivante dal ravvedimento operoso.


Per ogni codice tributo sarà necessario maggiorare l'importo di quanto dovuto a titolo di interessi e di sanzioni.


Multa in seguito ad accertamento


La circolare del Ministero dell’Economia sull’IMU chiarisce che, in caso di accertamento con adesione la sanzione è ridotta a un terzo e non più a un quarto, in base ai cambiamenti introdotti dalla manovra finanziaria Monti entrata in vigore dal 6 dicembre 2011.


I termini per l'accertamento dell’amministrazione, arrivano entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione che non sempre coincide con il quinto anno dal versamento. Nel caso di obbligo di dichiarazione la scadenza dei termini di accertamento si ha al termine del quinto anno da tale adempimento.


La omessa presentazione della dichiarazione IMU


Sono previste anche sanzioni per l'omessa o l'infedele dichiarazione sanabili anche in questo caso mediante il ravvedimento Anche per la mancata dichiarazione IMU sono possibili due casi: il ravvedimento operoso o la contestazione da parte dell’amministrazione.


Il ravvedimento operoso può essere effettuato entro 90 giorni dal termine: la sanzione per la mancata presentazione è pari al 3% a cui vanno aggiunte le sanzioni e gli interessi relativi al ritardo del pagamento se dovuti.


La sanzione in caso di accertamento in misura piena va dal 100% al 200% del tributo, con un minimo di 51 euro.


Errori ed omissioni nella dichiarazione infedele


In caso di irregolarità o imprecisioni nelle dichiarazioni IMU, entro un anno, è possibile sanare pagando il 3,75%. Nel caso di accertamento la sanzione che si applica va dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.


In caso di contestazione dell'amministrazione possono aversi due casi:



  • Se dalla dichiarazione infedele emerge una differenza di imposta, la sanzione sarà rapportata all'imposta dovuta con una percentuale compresa tra il 50 ed il 100 %.

  • Se dalla dichiarazione infedele non emerge alcuna differenza di imposta è prevista una sanzione che va da 51 a 258 euro.










via Codice Azienda http://feedproxy.google.com/~r/codiceazienda/~3/MMzMV93q19I/480-guida-al-ravvedimento-e-sanzioni-imu.asp

lunedì 11 giugno 2012

Aliquote IMU



Abbiamo parlato spesso dell'IMU e della sua complessa applicazione alle diverse categorie di immobili.


Il concorso tra Stato e Comuni sulle aliquote ha generato caos e confusione. Proviamo a fare chiarezza.


Casa bianca


La prima distinzione da fare è tra Aliquota ordinaria ed Aliquota ridotta.


Aliquta Ordinaria per l'IMU


L'aliquota ordinaria dell'IMU è pari allo 0,76%. Tale aliquota può essere auemtata fino all'1,06% dai Comuni o ridotta fino allo o,46%. Per alcune tipologie di immobili, i Comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4%. SI tratta delle sueguenti categorie:



  • immobili che non producono redditi fondiari quali ad esempio gli immobili ad usco esclusivo per l'esericizio di arti e professioni;

  • immobili di imprese commerciali sia strumentali, merce che patrimoniali;

  • immobili posseduti da soggetti IRES;

  • immobili locati o affittati.


Un'ulteriore riduzione riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole per le quali è prevista una possibile riduzione dell'aliquota dell' 0,2%, ulteriormente modificabile dai COmuni fino allo 0,1%.


Aliquota ridotta per IMU


Del concetto di abitazione principale ai fini IMU ne abbiamo parlato in un precedente articolo. In questo caso è prevista l'applicazione di un'aliquota ridotta pari allo 0,4%. I comuni possono deliberare una riduzione fino all' 0,2% o un incremento massimo fino all' 0,6%. L'aliquota ridotta si estende anche alle pertinenze nei limiti previsti dalla disciplina IMU.


Calcolo degli acconti e ulteriori aumenti delle aliquote


In fase di calcolo degli acconti è stato stabilito che sarà necessario calcolare l'IMU pallicando le aliquote base previste per le diverse categorie senza considerare gli aumenti e le riduzioni previste dai Comuni. Questa soluzione è stata adottata per dare maggior tempo ai comuni di determinare le aliquote di riferimento. Inoltre, il Governo si è riservato il diritto di poter aumentare di un ulteriore 0,1% le aliquote base di riferimento entro il mese di dicembre del 2012 per incrementare il gettito atteso dall'IMU.










via Codice Azienda http://feedproxy.google.com/~r/codiceazienda/~3/uE4n6c7-R5A/479-aliquote-imu.asp

giovedì 7 giugno 2012

Imu e categorie esenti



Alle esenzioni è dedicato un articolo della norma IMU che recita: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montante, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) h) ed i) del citato decreto legislativo n.504 del 1992"


Le categorie esenti pre viste dal D.Lgs. 504/1992:



  • Art.7 - comma 1 - Lettera b). Esenzione dei fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

  • Art.7 - comma 1 - Lettera c). Esenzione dei fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico);

  • Art.7 - comma 1 - Lettera c). Esenzione dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

  • Art.7 - comma 1 - Lettera e). Esenzione dei fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

  • Art.7 - comma 1 - Lettera f). Esenzione dei fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

  • Art.7 - comma 1 - Lettera h). Esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

  • Art.7 - comma 1 - Lettera i). Esenzione degli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.


Esenzioni IMU per gli agricoli


Sono Inoltre esenti dall' IMU:



  • i fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.), ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani, sulla base dell’elenco predisposto dall’ISTAT; ai fini dell’esenzione, è stato chiarito che è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del Comune ricompreso in tale elenco, indipendentemente dalla circostanza che il Comune sia parzialmente montano;

  • i terreni agricoli posseduti da colti¬va¬to¬ri diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, di valore complessivo non superiore a 6.000,00 euro;

  • i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal terremoto in Abruzzo del 6.4.2009, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei medesimi.










via Codice Azienda http://feedproxy.google.com/~r/codiceazienda/~3/GfK8htYzPEo/478-imu-e-categorie-esenti.asp

martedì 5 giugno 2012

Imu tra esenzioni e altre imposte



Nei precedenti post abbiamo affrontato molteplici aspetti della nuova IMU.In questo articolo ci soffermeremo sul rapporto tra l'IMU e le altre imposte.


Un primo aspetto da evidenziar è l'indeducibilità, come per l'ICI, dalle imposte dirette e dall'IRAP.


Cosa sostituisce l'IMU


L'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari prodotti dagli immobili non locati (sia terreni che fabbricati).


Quest'aspetto assume particolare rielvanza quando un immobile è locato solo per una parte dell'anno. In questo caso, a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi (730/2013 o UNICO 2013) sarà necessario scorporare, per ogni immobile, i periodi per i quali l'immobile è locato e quelli per i quali l'immobile è sfitto.


Nel primo caso ci sarà un corcorso tra IMU e imposte dirette. Nel secondo caso l'IMU sostituirà a tutti gli effetti le imposte dirette.


Le categorie esenti dall'IMU


Per i terreni agricoli è importante sottolineare che l'IMU sostituisce il solo reddito fondiario mentre il reddito agrario andrà comunque dichiarato ai fini IRPEF. Tassazione ai fini IRPEF che rileva anche per le categorie immobiliari che beneficiano dell'esenzione dall'IMU. Su questo poi ritorneremo.


Per restare in contatto puoi seguire codice azienda anche su Facebook.










via Codice Azienda http://feedproxy.google.com/~r/codiceazienda/~3/j0bk500RIgE/477-imu-tra-esenzioni-e-altre-imposte.asp