mercoledì 19 settembre 2012

Parte il bonus assunzioni nel Mezzogiorno

Molte regioni stanno ultimando le prassi per l'avvio del bonus assunzioni nelle regioni del mezzogiorno previsto dal decreto sviluppo del 2011.


Bonus assunzioni, uomo al lavoro


In cosa consiste il bonus assunzioni


Il bonus assunzioni consiste in un credito di imposta da utilizzare in compensazione pari al 50% dei costi salariali sostenuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.


Il credito di imposta spetta per i 12 mesi successivi all'assunzione in caso di lavoratori svantaggiati e di 24 mesi in caso di lavoratori molto svantaggiati.


Le regioni autorizzano il bonus occupazione


Il bonus sarà concesso in seguito ad autorizzazione da parte delle regioni alle quali le imprese interessate dovranno inoltrare apposita istanza telematica. Il flusso delle imprese autorizzate sarà trasmesso all'agenzia delle entrate che comunichera l'importo del credito usufruibile alle imprese.


Da sapere sul bonus assunzioni


Di seguito alcune cose da ricordare sul bonus assunzioni:



  • Si può utilizzare dall'accoglimento dell'istanza

  • Non concorre alla formazione della base imponibile Irpef, IRES e IRAP

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato concesso

  • Può essere utilizzato solo in compensazione entro due anni dall'assunzione utilizzando i codici tributo che saranno istituiti dall'agenzia delle entrate

  • Resta obbligatorio il possesso del conto fiscale presso il concessionario per una verifica preliminare ed evitare abusi


Il codice tributo per il bonus assunzioni


Per utilizzare il credito d’imposta, (solo in compensazione tramite il modello F24), l'agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo 3885 - Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – art. 2, dl n. 20/2011.


Bonus assunzioni: la sorpresa


Dopo un iter lungo e tortuoso sembra davvero prossimo il bonus assunzione.


Per una informazione completa è necessario visitare i siti delle regioni interessate e verificare caso per caso le procedure da seguire per l'autorizzazione.


Certo non poteva mancare un elemento di novità: le compensazioni dovranno avvenire mediante l'utilizzo del conto fiscale comunicato all'agente della riscossione, per poter monitorare più celermente le operazioni di compensazione del credito di imposta.










via Codice Azienda http://feedproxy.google.com/~r/codiceazienda/~3/slrHrQcReHc/505-parte-il-bonus-assunzioni-nel-mezzogiorno-.asp

lunedì 17 settembre 2012

La stagione delle proroghe 5. La comunicazione Beni dei Soci

L'agenzia delle entrate è intervenuta per prorogare al 31 marzo 2013 il termine di scadenza per la prima comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o a familiari dell’imprenditore.


La comunicazione dei beni dei soci


La comunicazione deve essere effettuata dall'imprenditore o in alterativa possono provvedere anche l’azienda che concede il bene, il socio o il familiare che usufruiscono del bene utilizzando i software resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.


Si arricchisce la stagione delle proroghe con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre, che ha offerto un più ampio intervallo temporale per la trasmissione dei dati.


La scadenza originaria era fissata al 31 marzo 2012, prorogata al 15 ottobre ed infine differita al 31 marzo 2013 (un anno dopo l'originaria scadenza) viste le numerose difficoltà che imprenditori e professionisti stanno riscontrando e l'assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle entrate.










via Codice Azienda http://feedproxy.google.com/~r/codiceazienda/~3/M0fd-7HGPgw/504-la-stagione-delle-proroghe-5.-la-comunicazione-beni-dei-soci.asp

mercoledì 12 settembre 2012

Proroga in vista per la dichiarazione IMU

Mentre la discussione sull'IMU è focalizzata sul versamento della seconda rata della nuova imposta, vengono nascoste le lacune legisltive in materia di dichiarazione IMU.


IMU nuova stangata in arrivo


Il Decreto Salva Italia ha previsto che i soggetti passivi ai fini IMU devono presentare la dichiarazione IMU. Tale dichiarazione va presentata:



  • regola generale: entro 90 giorni dall'inizio del possesso o dalla variazione rilevante (cambio residenza)

  • in via eccezionale: per il 2012 entro il 30 settembre 2012 (essendo domenica rileva il primo giorno successivo)


Il modello di dichiarazione IMU


A poco più di 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, manca l'apposito modello da approvarsi a cura del Ministero dell'Economia, sentita l'associazione dei comuni.


A questo punto si inizia a supporre che la presentazione della dichirazione IMU sia prorogata a fine anno.


Dubbi non solo sul modello


Oltre al modello di dichirazione Imun mancano anche le istruzioni che vadano a disciplinare i casi in cui sussiste o meno l'obbligo di presentazione della dichiarazione. Non è ancora chiaro come comportarsi in caso di nessuna variazione rispetto a quanto dichiarato negli anni precedenti con la dichiarazione ICI.


Eccezioni


Termini diversi sono stati stabiliti per gli immobili rurali non censiti: in questo caso la dichiarazione deve avvenire entro 90 giorni dal 30 novembre 2012, data che determina l'attribuzione della rendita.


A chi presentare la dichiarazione


La dichiarazione IMU va presentata all'ufficio tributi del Comune sul cui territorio è situato l'immobile o la maggior parte di esso nel caso in cui lo stesso è situato in zone confinanti.


I ritardi accumulati, l'accavallamento di adempimenti nella seconda metà di settembre, rafforzano l'ipotesi di rinvio, anche al fine di consentire una lettura delle nuove istruzioni (nonostante le analogie con la vecchia ICI), un'analisi delle situazioni dubbie ed una presa di confidenza del nuovo modello di dichiarazione IMU.










via Codice Azienda http://feedproxy.google.com/~r/codiceazienda/~3/91c3XVkBvRM/503-proroga-in-vista-per-la-dichiarazione-imu.asp

lunedì 10 settembre 2012

Le caratteristiche della mediazione tributaria

Con la mediazione tributaria è stato introdotto un nuovo strumento deflattivo del contenzioso obbligatorio per le controversie con valore della lite non superiore ad € 20.000.


stretta di mano


Con la prima circolare 9 del marzo 2012, l'agenzia delle entrate ha fornito un modello di istanza che deve contenere il ricorso che s'intende proporre alla Commissione tributaria. Tale istanza deve essere formulata sulla base degli stessi motivi presenti nel ricorso e può contenere anche l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.


La mediazione come base per il ricorso


L'inoltro del duplice documento (ricorso + istanza) è giustificato dal fatto che, in caso di mancata positiva conclusione della mediazione, tale documento vale anche come notifica del ricorso, per cui il contribuente è tenuto unicamente a costituirsi in giudizio depositando copia presso la segreteria della Commissione Tributaria.


Il termine di 30 giorni necessari per la costituzione in giudizio sono da calcolarsi a partire dal giorno successivo a :



  • quello di compimento dei 90 giorni (non vale la sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre) dal ricevimento dell'atto dalla direzione legale dell'agenzia delle entrate, senza che vi sia stata una notifica all'istante del provvedimento di accoglimento della stessa o della forumlazione della proposta di mediazione;

  • quello di comunicazione del provvedimento che respinge l'istanza;

  • quello di comunicazione di parziale accoglimento


Altre caratteristiche della mediazione


La mediazione ha carattere generale ed obbligatorio.


Generale in quanto vale per tutti gli atti emessi dall'agenzia dell'entrate (con valore fino a 20mila euro) alla quale è imposto il riesame, da parte del team legale, dell'atto alla luce dei motivi esposti nel ricorso.


Obbligatoria, in quanto il contribuente è tenuto a presentarla per evitare l'inammissibilità del ricorso e l'ufficio deve motivare fornire le proprie indicazioni.


Linee guida per gli uffici


Il procedimento di mediazione tributaria deve muoversi lungo tre linee guida disposti dall'art. 17/bis:



  • incertezza della controversia

  • sostenibilità della pretesa

  • economicità dell'azione amministrativa


Il compito della medizione, a differenza dell'acccertamento con adesione è anche quello di fornire indicazioni in merito alle possibili conclusioni che potrebbero scaturire dal giudizio.


Prime conclusioni sulla mediazione tributaria


La mediazione tributaria offre un'ulteriore opportunità al contribuente per illustrare le proprie motivazioni ed esprrimere le proprie ragioni evitando la commissione tributaria e risprmiando il versamento del contributo unificato richiesto solo in caso di costituzione in giudizio.


L'aspetto negativo è senza dubbio rappresentato dall'assenza di un organo di mediazione terzo ma rappresentativo dello stesso Ufficio che emette l'atto.










via Codice Azienda http://feedproxy.google.com/~r/codiceazienda/~3/FvPbj_tn2c0/502-le-caratteristiche-della-mediazione-tributaria.asp

giovedì 6 settembre 2012

Guida agenzia delle entrate alle ristrutturazioni edilizie 2012

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida fiscale dedicata alle Ristrutturazioni edilizie aggiornata al mese di agosto 2012. Ripercorrendo celermente le tappe dell'agevolazione fino alle ultime modifiche del Decreto “crescita e sviluppo” (DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134) possiamo riassumere i limiti massimi delle detrazioni spettanti:



  • 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro;

  • 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro da cui scoroporare quelle già rientranti nel limite di € 48.000 di cuisi è già usufruito;

  • 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro (salvo proroghe o eventuali modifiche normative).


Con riferimento al limite massimo di spesa agevolabile, l’Agenzia ribadisce che, per il periodo d’imposta 2012, quindi per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d’imposta, all’ammontare massimo di 96.000 euro devono essere scomputate le spese già sostenute alla predetta data (comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%), mentre per il periodo d’imposta 2013, quindi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, al fine determinare l’ammontare massimo di 96.000 euro si deve tenere conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti.


L'ultimo aggiornamento della guida fiscale alle ristrutturazioni edilizie fornisce i necessari chiarimenti.











via Codice Azienda http://feedproxy.google.com/~r/codiceazienda/~3/BdBluCGHwc0/501-guida-agenzia-delle-entrate-alle-ristrutturazioni-edilizie-2012.asp

mercoledì 5 settembre 2012

Disattivare le funzioni social di google adsense

Adsense ha ampliato le opportunità di personalizzazione degli annunci sui siti dei partner. Nel tempo agli inserzionisti sono stati offerti sempre maggiori strumenti per ottimizzare gli annunci adsense che sono visualizzati sul proprio sito.


I vari tipi di annunci adsense


Adsense ha sviluppato diverse tipologie di annunci adsense che lo hanno reso differente dagli altri circuiti pubblicitari.


Si è passati da una pubblicità meramente contestuale, strettamente correlata ai contenuti presenti nella pagina, ad una pubblicità basata sugli interessi degli utenti, in grado di personalizzare gli annunci in base ai gusti dell'utente.


L'esplosione del fenomeno sociale e degli strumenti di condivisione, ha indotto il team di adsense a potenziare l'aspetto social degli annunci. Subito dopo la nascita di google plus, il team di adsense ha offerto agli utenti la possibilità di segnalare alcune pubblicità inserendo sulle stesse il pulsante di condivisione +1.


Una pubblicità che piace offre maggiori maggiori opportunità di essere notata e quindi cliccata. La rilevanza social degli annunci è stata introdotta anche per contrastare i rumors che arrivano da casa facebook circa l'introduzione di un sistema pubblicitario concorrente ad adsense.


Come disattivare la pubblicità sociale in adsense


Nel caso in cui la pubblicità sociale non convinca l'editore è possibile procedere alla disattivazione direttamente dal pannello di adsense. Accedendo al proprio account e tra le impostazioni avanzate presenti nella scheda Consenti e blocca annunci è possibile bloccare l'utilizzo delle pubblicità sociali.


L'aspetto negativo connesso alla disattivazione delle pubblicità sociali riguarda la possibilità di poter effettuare la scelta solo a livello di account e non anche a livello di singola area annuncio.


I diversi contesti in cui è collocata un'area annuncio possono rappresentare diverse esigenze per gli editori: in alcune aree del sito magari potrebbe agevolare un pubblicità integrata con le funzioni social, in altre aree meno.


Questo discorso vale un pò per tutte le impostazioni a livello di account adsense: si pensi alla pubblicità basata sugli interessi degli utenti. Anche questa impostazione sarebbe gestibile più semplicemente a livello di singolo annuncio e non per l'intero account.


Adsense rappresenta un prodotto nuovo, innovativo e quindi non ci resta che attendere i nuovi sviluppi del prodotto per poter ottenere annunci sempre più personalizzati al fine di offrire agli inserzionisti soluzioni migliori e per ottenere maggiori rendimenti.










via Codice Azienda http://feedproxy.google.com/~r/codiceazienda/~3/5A0jQ3rXjXo/500-disattivare-le-funzioni-social-di-google-adsense.asp